Assolti i fossili
di Cupra Marittima
I fossili di Cupra Marittima - Cossignani
prosciolto da ogni accusa
Dopo quasi due anni di indagini si
è concluso nel migliore dei modi per l’indagato il procedimento penale,
attivato dalla Procura della Repubblica di Fermo, (Sostituto Procuratore
della Repubblica, dott.ssa Iolanda Daniela Chimienti), territorialmente
competente, che aveva coinvolto il dr. Tiziano Cossignani, direttore del
Museo Malacologico Piceno di Cupra Marittima per il quale i Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale, nucleo di Monza, avevano ipotizzato ben 6
capi di imputazione: ricettazione, violazioni in atti giuridici,
impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato,
violazioni in materia di alienazioni e contrabbando, per ipotetici
complessivi 15 anni di reclusione.
La vicenda aveva portato alla
perquisizione al Museo di Cupra Marittima e al sequestro di tutti i
fossili presenti, compresi 5 dinosauri di plastica che furono
dissequestrati nel giro di due mesi; per protesta il Museo rimase chiuso
per cinque mesi, ci furono interrogazioni parlamentari, appelli al
Presidente della Repubblica, perizie su perizie, indagini che hanno
coinvolto il Comune di Cupra Marittima, la Regione Marche, le Università
di Ancona, Milano, Roma e Camerino, l’Agenzia delle Dogane della Liguria
e della Lombardia, La Sovrintendenza ai Beni Archeologici delle Marche,
della Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, tutte le scuole delle
Marche, e 13 commercianti in tutta Italia.
Per il procedimento sono state
effettuate 4 verificate a enti espositivi e sono state coinvolte 14
Ambasciate estere; a Pechino il Dipartimento dell’Ambiente Geologico del
Ministero del Territorio e delle Risorse dlla Repubblica Cinese ha
convocato un gruppo di esperti dell’Università della Geoscienza cinese
per valutare i reperti del Museo Malacoligico di Cupra Marittima.Sono
stati percorsi dagli organi investigativi alcune migliaia di chilometri,
effettuate decine e decine di interrogatori; sono state effettuate
indagini patrimoniali e fiscali; 6 le istanze di dissequestro ed
archiviazione dei legali del dr. Cossignani, gli avvocati Paola Rinaldi
e Wakim Khuri del foro di Pesaro.
Il fascicolo agli atti è composto di 2 faldoni con
1430 pagine! ed oltre 350 foto a colori.
Tribunale di Fermo
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Decreto di archiviazione (artt.409 e ss.
c.p.p.)
Il G.I.P. del Tribunale di Fermo,
dott.ssa Carla Moriconi, letti gli atti del procedimento in oggetto;
esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M.; ritenuto
-
che appaiono condivisibili e che vanno perciò, richiamati i
motivi posti a sostegno della richiesta di archiviazione avanzata dal
P.M. e che non si prospetta allo stato la necessità di ulteriori
indagini;
-
che deve, inoltre, osservarsi che la C.T. fatta eseguire dal P.M.
ha escluso che i reperti di provenienza italiana abbiano un reale
interesse scientifico e/o paleontologico e che, pertanto, possano
ritenersi di proprietà dello stato ai sensi dell’art’art 826 c.c. e
delle normative succedutesi nel tempo in materia di beni culturali,
mentre, per quanto concerne i beni di provenienza estera, sono state
acquisite fonti di prova della loro introduzione illegale in Italia solo
con riguardo ad alcuni reperti fossili vertebrati provenienti dalla
Cina;
-
che, nondimeno, oltre a difettare per i reperti di provenienza
italiana e per la maggior parte dei beni di provenienza estera (con la
sola esclusione, come si è detto, di parte di quelli di provenienza
cinese) sufficienti elementi di giudizio della loro provenienza
delittuosa, per tutti beni che sono stati oggetto di investigazione non
sono stati acquisiti elementi certi di valutazione atti a sostenere
l’accusa in giudizio neppure sotto il profilo soggettivo del delitto di
cui all’art. 648 c.p., in quanto le giustificazioni fornite
dall’indagato in sede di interrogatorio circa gli acquisti di detti
beni, anche se in taluni casi non hanno trovato certo riscontro negli
accertamenti eseguiti presso le indicate fonti di provenienza di essi,
non hanno trovato neppure certe smentite, mentre le modalità di
conservazione di tali beni e di loro esposizione al pubblico non
confortano ugualmente l’ipotesi accusatoria.
Visti gli articoli 409
e ss. c.p.p,
ritenuto
che le
fonti di prova e gli altri elementi di giudizio acquisiti non sono
idonei a sostenere in giudizio in relazione a nessuna delle ipotesi di
reato formulate dalla pubblica accusa nell’iscrizione della notizia
criminis,
dispone
l’archiviazione del
procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.
Fermo, 17.6.2009
Il giudice dott.ssa
Carla Moriconi
Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Fermo
Richiesta di
Archiviazione
Al Giudice per le
Indagini Preliminari in sede
Il Pubblico Ministero
Letti gli atti del
procedimento penale sopra indicato
Osserva quanto segue:
Occorre preliminarmente
distinguere tra reperti di provenienza italiana e reperti di provenienza
estera.
Per
quanto riguarda i reperti di provenienza italiana, seppure non possa
ritenersi sufficiente a dimostrare il legittimo possesso la circostanza
riferita dal Cossignani (che ha dichiarato essergli stati donati da tale
Offerl Spitoni di Pioraco), deve evidenziarsi che, non essendo nota la
data del commesso reato (acquisto/ricezione), per il principio del
“favor rei” lo stesso deve ritenersi prescritto;
Per
quanto riguarda i reperti di provenienza estera occorre evidenziare
preliminarmente che non è possibile stabilire con certezza (se non per
alcuni di essi) la esatta corrispondenza tra reperti sequestrati e
quelli oggetto delle fatture di acquisto esibite dal Cossignani per
dimostrare la legittimità della detenzione.
Va
inoltre evidenziato che in ordine alle modalità di esportazione sono
stati interpellati i paesi di provenienza in ordine alle modalità di
esportazione (a tal fine si rimanda alla informativa conclusiva). Nel
fornire le relative risposte alcuni paesi hanno precisato che avrebbero
attivato le procedure per la restituzione dei beni (Perù, Argentina,
Cina; quest’ultimo paese ha specificato che i reperti fossile vertebrati
– tranne la figura 11 e la scatola 78 – sono tutti tutelati dalla legge
di tutela sulla protezione dei reperti archeologici della Repubblica
Popolare Cinese e che gli stessi, senza l’autorizzazione del Ministero
competente, non possono essere esportati e dunque sono di esclusiva
proprietà della repubblica Cinese).
Fatti
tali premesse occorre osservare che per i reperti che non costituiscono
oggetto di fattura non ci sono elementi sufficienti per sostenere
l’accusa in giudizio in particolare sotto il profilo della provenienza
da delitto degli stessi. E ciò per un duplice ordine di ragioni: in
primo luogo perché non è possibile, in assenza di ulteriori elementi in
tal senso (ad eccezione della manacanza di qualsiasi documentazione che
dimostri la lecita esportazione dai paesi di provenienza), sostenere che
gli stessi siano stati fatti entrare nel territorio dello Stato italiano
eludendo i controlli di frontiera e quindi i diritti di confine e siano
pertanto provento del delitto di contrabbando; in secondo luogo perché
anche a volre pervenire a questa conclusione, non è possibile stabilire
l’ammontare dei diritti di confine elusi e dunque stabilire se
l’illecita condotta presupposta di contrabbando assuma rilievo penale
ovvero configuri un mero illecito amministrativo (cfr art. 295bi D.P.R.
43/1973).
Per
completezza si evidenzia che neppure sono stati acquisiti elementi
idenei a dimostrare il dolo necessario per la sussistenza del delitto di
cui all’art. 648 c.p.: le modalità di conservazione di tali beni (non
già occultati ma esposti in luogo aperto al pubblico ed ampiamente
pubblicizzato), in assenza di elementi di segno contrario (ad esempio
l’aver commissionato l’importazione dei reperti, ecc.) portano a
ritenere la buona fede dell’indagato facendo al più propendere per una
condotta negligente o imprudente. Ma quanto precedentemente osservato in
ordine alla sussistenza del delitto presupposto non consente neppure di
ipotizzare il reato di cui all’art. 712 c.p..
Infine
in assenza di qualsiasi documentazione e quindi di qualsiasi elemento
per stabilire con certezza il momento di acquisto/ricezione degli stssi
da parte dell’indagato, il delitto di cui all’art. 648 c.p. dovrebbe
ritenersi estinto per intervenuta prescrizione stante il principio del
favor rei.
Analoghe considerazioni valgono per quei reperti per i quali è invece
possibile stabilire la corrispondenza con quelli di cui alle fatture
esibite (quanto meno in via approssimativa atteso che per alcuni lo
stesso indagato ha dichiarato di non poter riferire con certezza che i
reperti indicati in fattura corrispondono a quelli sequestrati ben
potedo alcuni essere stati venduti). Anche per tali reperti infatti la
mancanza di documentazione di provenienza (che attesti la legittima
esportazione dai paesi di origine) e doganale non è da sola sufficiente,
per le motivazioni sopra esposte, a configurare il presupposto delitto
di contrabbando e dunque a sostenere che si tratti di beni provenienti
da delitto (fatt……). Varrebbero, peraltro, le stesse osservazioni sopra
esposte in punto di elemento psicologico del reato.
…….
Per i motivi sopra
esposti in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 648 c.p.,
e ritenendo non sussistere altre condotte penalmente rilevanti<;
CHIEDE
Disposrsi
l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli
atti al proprio ufficio.
Manda alla Segreteria
per gli adempimenti di competenza.
Fermo, li 20.4.2009.
Il Sost. Procuratore
delle Repubblica
Dott.ssa Iolanda
Daniela Chimienti
Dichiarazioni del
dr. Tiziano Cossignani
“Si è
concluso un incubo durato quasi due anni, ho sempre avuto fiducia nei
Carabinieri del Nucleo Tutela Beni Culturali dello Stato Italiano, che
con certosina tenacia hanno sviscerato le problematiche dei fossili
governate da leggi che necessitano di una immediata revisione; ho sempre
avuto fiducia nella giustizia e devo dire che i provvedimenti della
Dott.ssa Chimienti e della Dott.ssa Moriconi sono stati saggi ed
illuminati. Esemplare ed onesta la perizia del prof. Umberto Nicosia
della Sapienza di Roma.
Ho dato
incarico ai miei legali Paola Rinaldi e Wakim Khuri del foro di Pesaro,
che ringrazio per l’assistenza durante tutto il procedimento e gli
interrogatori, di richiedere il risarcimento dei danni materiali, morali
e d’immagine al professore universitario di Milano, identificato nel
fascicolo delle indagini, che con una sua segnalazione ai Carabinieri ha
innescato tutto il procedimento, danni quantificati in 2 milioni di
euro.”
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